RegolamentoTitolo VI

Art. 133

Uso di macchine fisse e a vapore, di gareggianti e di rimorchiatori.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il comandante dell'Arsenale può concedere ad altre amministrazioni pubbliche od a privati l'uso di galleggianti, pontoni, gru e mancine fisse o galleggianti, contro pagamento d un nolo secondo tariffe stabilite dal Ministero ed alle condizioni che debbono essere fatte risultare dall'atto di concessione. Per le concessioni di cui sopra valgono in quanto applicabili lo disposizioni dell'articolo precedente. 2. Nella durata della concessione si deve comprendere il tempo impiegato per portare il galleggiante sul luogo del lavoro e quello per il ritorno del galleggiante stesso nello Stabilimento militare marittimo. 3. Sono sempre a carico del richiedente, oltre il nolo, le spese del personale e del materiale consumabile per l'esercizio delle mancine o dei rimorchiatori. Per la liquidazione e il Versamento all'erario si osservano le norme stabilite dall'articolo precedente. 4. Qualora il galleggiante debba lavorare fuori delle difese portuarie deve essere assicurato contro tutti i rischi presso Società di gradimento dell'Amministrazione a cura di chi lo ha avuto In prestito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-133

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