RegolamentoTitolo VI

Art. 131

Lavori e cessioni di materiali

In vigore dal 1 gen 1940
Lavori e cessioni di materiali per conto di Amministrazioni pubbliche o di privati. 1. Non possono essere eseguiti lavori per conto di altre amministrazioni o di privati, se non previa autorizzazione del Ministero. 2. Nel procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti a termini del paragrafo precedente l'importo delle spese di mano d'opera viene aumentato di una quota di spese generali la cui misura è stabilita dal Ministero. 3. Per i lavori e le cessioni richieste da Amministrazioni pubbliche estranee alla Regia marina o da privati, si procede come all'articolo precedente, previo però versamento dell'importo dei materiali da cedere o del presunto importo dei lavori secondo il preventivo. La valutazione dei materiali forniti dal magazzino è fatta secondo le indicazioni del libro di nomenclatura, salvo che vi sia differenza sensibile rispetto al prezzo corrente nel quale caso si tiene conto di quest'ultimo. La Direzione competente non inizia il lavoro se non dopo aver ricevuto la quietanza del deposito provvisorio in tesoreria dell'importo presunto. Nel caso di urgenza ed ove gi tratti di ente pubblico i lavori possono essere iniziati o i materiali ceduti su presentazione di una dichiarazione di impegno vistata dalla ragioneria, dell'amministrazione richiedente cui deve seguire al più presto il deposito effettivo. In caso d'incendio, soccorso ai naufraghi ed altre prestazioni d'interesse pubblico, non è richiesto il pagamento anticipato o la dichiarazione d'impegno di cui ai comma precedenti e la liquidazione è fatta secondo i criteri stabiliti al 'riguardo dal Ministero. 4. Compiuto il lavoro e compilato il conto di liquidazione, la Direzione provvede alla regolarizzazione del pagamento facendo convertire la quietanza di deposito provvisorio in quietanza di entrata e chiedendo insieme a quest'ultima anche il certificato mod. 181 T (del Ministero delle finanze) necessario per il reintegro della somma al bilancio della Marina. Qualora l'importo del conto di liquidazione risulti superiore allo ammontare del deposito provvisorio, la Direzione oltre a provvedere a quanto sopra, fa versare la differenza direttamente in Tesoreria dall'ente debitore. Nel caso Invece che l'importo del deposito provvisorio ecceda l'ammontare del conto di liquidazione, la Direzione emette una dichiarazione affinché la Tesoreria versi in via definitiva, l'importo del conto di liquidazione e restituisca l'ammontare residuale del deposito provvisorio. 5. Quando per lo stato di conservazione o d'uso del materiale che si dovrebbe cedere, il Ministero autorizzi la cessione ad un prezzo da stabilire in seguito a stima, e non si tratti di materiali da trasformare o riparare, il Direttore dei lavori fa periziare i materiali da apposita commissione sottoponendo all'approvazione del Ministero il relativo verbale. 6. Le consegne di materiali ceduti hanno luogo con la assistenza di un delegato del Direttore dei lavori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-131

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