Regolamento›Titolo VII
Art. 136
Scritture patrimoniali e finanziarie.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Gli elementi per le scritture patrimoniali e finanziarie tenute dall'Ufficio di ragioneria sono tratti in via principale dai documenti di carico e scarico dei magazzini, dai pagamenti per forniture e mano d'opera, dagli ordini di lavoro delle officine, ed in via secondaria, da verbali diversi o da altri titoli.
2. I conti sono previsti nel quadro di contabilità, approvato dal Ministero delle finanze.
3. I documenti sui quali si effettuano le registrazioni sono i seguenti:
1° Per le scritture elementari:
a) copia ruoli mercedi;
b) copia ordinativi di pagamento;
c) sottoconti riguardanti: il naviglio in costruzione o la manutenzione del naviglio, gli inventari ed i quaderni di dotazione, i lavori per la manutenzione e l'esercizio degli enti a terra e per i servizi logistici, marinareschi o militari, i lavori e le cessioni fatte per altre amministrazioni o per privati a carico di rimborso, i materiali in consegna provvisoria, il confezionamento di scorte pei magazzini, le spese generali.
2° Per le scritture sintetiche:
d) dal giornale e dal mastro tenuti a partita doppia e da tutti quegli svolgimenti che si rendono necessari per ottenere distintamente le notizie di carattere patrimoniale e finanziario da comunicare alla Ragioneria Centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-136