Art. 2
In vigore dal 1 gen 1940
Il regolamento approvato col presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1940-XVIII.
Dalla stessa data sono abrogati: il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431; il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1025, e sue successive modificazioni; il decreto-legge Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247; il R. decreto 27 maggio 1926, n. 1166, e sue successive modificazioni, ed ogni altra disposizione contraria a quelle del predetto regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 410, foglio 106. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-rd-2