Art. 1
In vigore dal 1 gen 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regolamento per la sua applicazione approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827; nonché le successive modifiche e particolarmente la legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e le norme per la sua attuazione approvate col decreto del Ministro per le finanze 3 giugno 1929;
Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431, che approva il regolamento per il servizio delle Direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei Regi arsenali e Cantieri marittimi;
Visto il decreto 25 maggio 1899, n. 190, sul riscontro effettivo dei magazzini della Regia marina;
Vista la legge 20 giugno 1909, n. 365, che modificò l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina, ed il decreto legislativo 8 agosto 1920, n. 1127, che l'ha modificata;
Viste il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1025, che approva il regolamento per la concessione dei bacini per carenare della Regia marina ed i Regi decreti 15 novembre 1923, n. 2582, e 17 novembre 1932, n. 2035, che lo modificarono;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 999, sull'ordinamento degli Uffici tecnici della Regia marina;
Visto il R. decreto 20 luglio 1922, n. 1213, sulle contabilità dei magazzini della Regia marina;
Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 710, che rende definitive alcune disposizioni semplificatrici emanate durante la guerra;
Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1301, sul funzionamento delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi;
Visti il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato ed il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per la sua esecuzione, nonché le successive modifiche;
Visti il R. decreto 27 maggio 1926, n. 1166, che approvò il regolamento sui servizi ad economia delle Direzioni dei lavori dei Regi arsenali, Cantieri e Basi navali ed i Regi decreti 4 aprile 1935, n. 592, e 3 giugno 1938, n. 839, che lo hanno modificato.
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, che approva il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari;
Visti il R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, sull'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina e sue successive modificazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'annesso regolamento per i servizi degli Arsenali, delle Basi navali e degli altri Stabilimenti di lavoro della Regia marina e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e del materiale, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.
Esso determina anche i servizi in economia degli stessi Stabilimenti di lavoro agli effetti dell' della legge sulla contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-rd-1