RegolamentoTitolo VII

Art. 137

Scritture elementari.

In vigore dal 1 gen 1940
1. La registrazione dei fatti amministrativi avviene nel modo seguente: a) sui copia ruoli sono riportati giornalmente gli estremi dei certificati di prelevamento fondi e per versamento di ritenute, nonché le ricapitolazioni delle spese ed i mandati di introito, rimessi dalla Direzione di Commissariato, riflettenti la mano d'opera governativa e le relative aperture di credito. Le spese sono attribuite ai conti prescritti dal quadro di contabilità ed in appositi svolgimenti ne viene fatto il reparto agli enti per i quali furono sostenute; b) sui copia ordinativi di pagamento sono riportati pure giornalmente gli estremi degli ordinativi delle Direzioni dei lavori, attribuendone l'importo ai vari conti ed eseguendone il reparto agli enti come è detto alla lettera a); c) in appositi riepiloghi sono attribuiti ai conti gli estremi dei documenti di carico e scarico dei magazzini, in gruppi di 100. Qualora si tratti di ricambi accordati a navi, di movimenti inventariali, di cessioni o prestiti, di passaggi da magazzino e simili, si tiene conto sui riepiloghi anche dell'ente cui i documenti si riferiscono per poter trasportare le partite relative nel rispettivo sottoconto in modo particolareggiato. Le risultanze dei riepiloghi dei magazzini sono a loro volta raccolte in fine di esercizio in prospetti sinottici in modo da offrire tutto il movimento distinto per conti; d) sui vari sottoconti sono registrati: 1° le risultanze degli ordini di lavoro, desumendole dalle relative schede, a grado a grado che ne è fatta la parificazione; 2° i movimenti dei magazzini, desumendoli dai riepiloghi in cui alla lettera c); 3° i movimenti inventariali desumendoli dai documenti di magazzino, dagli ordini di lavoro e dai fogli di variazione per operazioni avvenute senza l'intervento dell'Arsenale. Le registrazioni suddette hanno luogo di volta in volta che i documenti sono compilati o ricevuti dall'Ufficio di ragioneria. Si portano invece in blocco a fine di esercizio, nelle colonne dei sottoconti a ciò destinate e per ciascun ente, le risultanze dei pagamenti effettuati, desumendoli da appositi prospetti sinottici preparati in base ai risultati dei copia ruoli o dei copia ordinativi e relativi svolgimenti, analogamente a quanto si è previsto pei magazzini. 2. La tenuta dei sottoconti deve permettere alla semplice ispezione l'accertamento del costo di ogni singolo lavoro eseguito, salva la quota di spese generali che dovrebbe gravare su di esso. 3. In fine di esercizio l'Ufficio di ragioneria provvede a chiudere le contabilità finanziarie e patrimoniali, compiendo le seguenti operazioni: a) per la corrispondenza rigorosa fra le spese da registrare nelle scritture patrimoniali e la effettiva erogazione delle spese stesse, l'Ufficio di ragioneria confronta i rendiconti finali dei funzionari delegati alle spese con i propri copia ordini e copia ruoli, depennando gli ordinativi passati al nuovo esercizio perché non pagati entro il 31 luglio; b) i sottoconti riguardanti la costruzione e la manutenzione delle navi e i quaderni di dotazione e gli inventari in genere, sono riportati in un riepilogo che deve indicare le spese di ogni conto distintamente per enti e per ciascuna delle suddivisioni prescritte per le navi dalla classificazione dei lavori, e partitamente secondo la natura delle operazioni avvenute nell'esercizio, in modo da determinare la spesa netta oppure le variazioni in più o in meno dei valori patrimoniali, a seconda che si tratti di conti differenziali o patrimoniali; c) i sottoconti relativi a lavori e cessioni rimborsabili, a prestiti ed a trasformazioni, a lavori per gli enti a terra e per i servizi logistici marinareschi e militari, a confezionamento di scorte per i magazzini ed alle spese generali, sono totalizzati e chiusi; d) le spese per immissione di navi in bacino, dedotti gli accrediti per versamenti all'Erario relativi alle immissioni di navi private o di altre pubbliche amministrazioni debbono essere ripartite tra le navi da guerra che hanno usufruito dei bacini in proporzione del loro dislocamento e della loro permanenza; e) la spesa generale netta dello stabilimento viene ripartita sui conti indicanti l'attività, dello stabilimento di lavoro secondo le istruzioni emanate dal Ministero; si deve distinguere quanto a carattere di vera e propria spesa generale dello stabilimento di lavoro, dalle spese il cui carattere di spesa generale è conseguenza delle necessità militari e non del carattere industriale dello stabilimento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-137

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