RegolamentoTitolo VI

Art. 134

Uso dei bacini.

In vigore dal 1 gen 1940
1. L'uso dei bacini per carenare da parte di altre amministrazioni pubbliche o di privati è subordinato alle esigenze del naviglio militare e regolati insindacabilmente dal Comando dell'Arsenale, escluso qualsiasi diritto ad indennizzo nel caso che la concessione anche se già consentita non possa più aver luogo. Esso s'intende concesso con l'obbligo di osservare le disposizioni che seguono. 2. Per l'uso dei bacini è dovuto un nolo, nella misura fissata dal Ministero per ciascuna località, da corrispondere anticipatamente. Il richiedente deve inoltre versare una cauzione in denaro od in titoli dello Stato atta a garantire a giudizio del Comando dell'Arsenale il mantenimento degli obblighi che gli incombono e precisamente di lasciar libero il bacino nel tempo indicato nella domanda, di pagare la mano d'opera occorsa ed i materiali somministrati, di risarcire i danni eventuali causati dalla nave. Alla cauzione può essere sostituiti, una fideiussione solidale da parte di persona o ditta di notoria solvibilità e di gradimento del Comando dell'Arsenale. 3. È obbligo dell'armatore o del capitano della nave nel caso di sommersione della nate nelle acque dell'Arsenale, sia prima che dopo l'immissione in bacino, o nel caso d'impossibilità di trarlo fuori di questo, di rimuovere l'ingombro nel' termine fissato dal Comando dell'Arsenale, senza bisogno di formalità legale. Nel caso che l'ingombro non sia tolto nel termine fissato vi provvede l'amministrazione per conto e spese dell'armatore o del capitano. È in facoltà del Comando dell'Arsenale di richiedere che la cauzione o la fideiussione garantisca anche i rischi di cui sopra. 4. La domanda per l'uso del bacino deve indicare la stazza della nave, il giorno in cui dovrebbe esservi immessa, la esatta natura dei lavori da compiere, la presunta permanenza della nave nel bacino. Deve essere corredata dei documenti relativi e della dichiarazione del comandante di non avere a bordo esplosivi o materie infiammabili. 5. Il Comando dell'Arsenale, qualora ritenga di poter accogliere la domanda, fissa il giorno dell'ingresso, tenendo conto di quello indicato dal richiedente, ma senza esservi obbligato potendo modificarlo in relazione alle esigenze del naviglio militare ed alle altre domande presentate. Ne dà poi comunicazione al richiedente indicando anche l'importo del nolo da pagare e della cauzione. Il versamento dell'uno e dell'altra deve essere fatto presso la cassa del commissariato prima che la nave entri in bacino. Il Comando informa della concessione fatta il direttore delle costruzioni navali e meccaniche, trasmettendogli la domanda documentata di cui è presa nota in apposito registro. 6. Il Comando dell'Arsenale può profittare dell'immissione in bacino di una nave mercantile per introdurvi contemporaneamente altro galleggiante della Marina militare, sempre che ciò non ostacoli le operazioni relative alla prima nè la sua uscita a lavori compiuti. Nessuna diminuzione di tassa è dovuta nel caso suddetto. Il Comando può pure disporre che più navi mercantili siano introdotte simultaneamente nel bacino sempre che gli interessati vi acconsentano esonerando con dichiarazione scritta l'amministrazione da qualsiasi responsabilità. Neppure in questo caso può diminuirsi la tassa prescritta. 7. Qualora la nave non possa lasciare il bacino nel termine indicato nella domanda, il Comando dell'Arsenale può concedere una proroga contro il preventivo pagamento del nolo per la maggiore permanenza. Il Comando può anche subordinare la concessione della proroga al pagamento di una soprattassa da determinarsi a suo giudizio insindacabile, fino al triplo del nolo normale, specialmente se la maggiore permanenza porti nocumento sia agli interessi della marina militare sia u quelli di altri richiedenti. 8. La nave che ha ottenuto la concessione dell'uso del bacino deve trovarsi con qualche anticipazione sull'ora stabilita presso l'imboccatura, convenientemente preparata secondo le istruzioni del Direttore dei lavori. Le operazioni di ingresso e di uscita debbono essere fatte a cura e responsabilità del capitano seguendo le istruzioni del personale del bacino affinché non siano recati danni a quest'ultimo. Sono a carico della Regia marina la manovra del battello porta, l'esercizio dell'apparecchio di esaurimento, il maneggio e l'applicazione dei puntelli, il maneggio eventuale delle taccate e dei corrispondenti cunei, escluso qualsiasi altro lavoro. Qualora durante i lavori alla nave occorra rimuovere taccate o puntelli, vi deve provvedere esclusivamente la Direzione dei lavori ma a spese della nave. 9. Il capitano della nave deve dare avviso dell'ultimazione dei lavori con sufficiente anticipazione affinché la Direzione dei lavori possa disporre per rimettere la nave a galla senza ritardo e senza dover ricorrere a lavoro straordinario. Deve essere sua cura di far raccogliere e trasportare nel luogo indicatogli gli avanzi di lavorazione e le materie che per il lavoro si siano accumulate nel fondo e sugli scaloni del bacino. Durante i lavori il personale che vi è addetto deve osservare le norme disciplinari, le cautele tecniche e l'orario indicati dal Comando dell'Arsenale e dalla Direzione dei lavori. 10. Durante i lavori l'equipaggio della nave può rimanere a bordo a condizione di seguire scrupolosamente le disposizioni del Comando dell'Arsenale e della Direzione dei lavori. 11. Per l'applicazione del nolo il tempo di permanenza della nave in bacino decorre dal momento in cui, essendo la nave assicurata a galla nel bacino, si inizia l'esaurimento dell'acqua. Il nolo non può essere inferiore alla somma stabilita per una permanenza di 24 ore. Per una permanenza superiore alle 24 ore, esso deve essere pagato per ciascun periodo di 24 ore e per le frazioni in proporzione del numero di ore intere calcolando per ora intera il periodo superiore ai 30 minuti. La permanenza in bacino s'intende cessata quando la nave, rimessa a galla, ha lasciato libera manovra di ricollocamento a posto del battello porta. Viene redatto il verbale modello 98. 12. Nessun lavoro di spettanza della Regia marina può essere richiesto fuori dell'orario normale della maestranza. Non possono neppure essere eseguiti lavori alla nave in bacino fuori dell'orario normale dell'Arsenale. Il Comando dell'Arsenale può per gravi ragioni derogare dalle norme di cui sopra; viene allora posto a carico della nave il lavoro straordinario spettante al personale della Regia marina nel caso di cui al primo comma, e viene aumentato del 10 per cento il nolo nel caso del secondo comma oltre il rimborso del lavoro straordinario che il personale della R. Marina addetto alla vigilanza dovesse compiere in dipendenza della concessione fatta. 13. Qualora la nave cui fu concesso l'uso del bacino non si presenti per l'entrata nel tempo stabilito deve pagare come penalità la metà del nolo corrispondente al primo periodo di 24 ore. La penalità è ridotta della metà qualora il richiedente rinunci all'uso del bacino sempre che ne abbia data tempestiva comunicazione al Comando dell'Arsenale. Nessuna penalità è dovuta nel caso che nel giorno fissato per l'immissione in bacino questo sia occupato da altra nave. 14. Le norme di cui sopra, eccettuate quelle relative alla cauziono o fideiussione, sono applicabili alle navi da guerra estere. Queste si debbono attenere anche alle norme fissate dal Comando dell'Arsenale per lo sbarco delle munizioni. 15. Ultimati i lavori la Direzione dei lavori provvede a redigere il conto di liquidazione mod. 99 secondo le norme degli articoli precedenti. Nel conto di liquidazione debbono essere specificate le somme da riassegnare al bilancio Marina. Nell'eseguire il versamento all'Erario si debbono richiedere duo distinte quietanze: una per le somme da riassegnare al bilancio Marina per rimborso delle prestazioni inerenti all'uso del bacino e l'altra per la quota in conto entrate del Tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-134

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