RegolamentoTitolo VI

Art. 135

Riassegnazione di fondi al bilancio della Marina.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il Ministero comunica al principio di ciascun esercizio finanziario i capitoli del bilancio dell'entrata ai quali devono affluire i versamenti relativi a, cessioni di materiali e a prestazioni fatto dalla Regia marina ad amministrazioni pubbliche od a privati, che si debbono portare in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina. 2. Le autorità che invitano i vari enti e i privati ad eseguire i versamenti di cui al paragrafo precedente, debbono fornire loro precise indicazioni affinché la causale del versamento ed i capitoli e gli articoli del bilancio dell'entrata risultino esattamente dalle quietanze di tesoreria. Non debbono essere accettate quietanze inesatte o imprecise. 3. Le quietanze di tesoreria riguardanti vendite, lavori, cessioni di materiali e prestazioni varie (fitti, acqua, luce, prestiti, ecc.) debbono essere inviate, coi relativi certificati mod. 181 T, dalle Autorità che le ricevono all'Ufficio di ragioneria del Regio arsenale interessato, a corredo dei conti di liquidazione e con gli allegati relativi (ordini di lavoro, verbali mod. 45 e verbali diversi). L'Ufficio di ragioneria, eseguite le scritturazioni di sua competenza, trasmette subito i certificati mod. 181 T al Ministero (Ragioneria centrale) per il reintegro delle somme al bilancio della Marina. Per lo operazioni che hanno luogo nel mese di giugno le varie Autorità fanno effettuare i versamenti in Tesoreria con certificati di deposito provvisorio salvo a farli commutare in quietanzo definitive nel successivo esercizio finanziario. I certificati mod. 181 T per versamenti fatti in via definitiva precedentemente, debbono essere trasmessi agli Uffici di ragioneria non più tardi del 6 giugno, affinché possano pervenire alla Ragioneria centrale del Ministero del 10 detto, allo scopo di rendere possibile la riassegnazione che è consentita solo nello stesso esercizio in cui avvenne il versamento definitivo. 4. L'invio all'Ufficio di ragioneria dell'Arsenale dei Certificati mod. 181 T deve essere sempre fatto indipendentemente dal motivo del versamento all'Erario, anche quando esso è effettuato su capitoli del bilancio di entrata per i quali non viene concessa la riassegnazione al bilancio della Marina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-135

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