RegolamentoTitolo V

Art. 129

Rendiconti dei direttori dei lavori.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il direttore dei lavori rende conto della sua gestione a periodi trimestrali mediante rendiconti mod. 96, nella prima pagina dei quali sono riportati i dati relativi al movimento dei fondi. Nelle pagine successive devono essere descritte le operazioni compiute durante il trimestre e cioè: a) i buoni emessi a proprio favore o del proprio delegato con l'indicazione del relativo importo; b) gli ordinativi estinti nel trimestre per pagamenti disposti a favore di terzi; c) le spese pagate direttamente. Il totale delle somme indicate alle lettere b) e c) indica il complesso delle spese comprese nel rendiconto cui si allegano i documenti giustificativi delle spese e gli ordinativi estinti. 2. Il rendiconto deve inoltre aver luogo: 1° quando vengano a cessare le facoltà concesse al direttore; 2° quando siano venuti a cessare i motivi di spesa che determinarono gli accreditamenti; 3° quando gli accreditamenti siano stati esauriti e non ne siano stati successivamente accordati altri per gli stessi fini. 3. Il rendiconto è inviato all'Ufficio di ragioneria entro i trenta giorni successivi al periodo cui si riferisce, salvo quello del 4° trimestre dell'esercizio finanziario, comprensivo dei pagamenti effettuati in luglio per spese dell'esercizio scaduto, il quale è trasmesso entro il 31 agosto. Per il rendiconto suppletivo che deve comprendere i soli pagamenti fatti nei mesi di agosto e settembre per spese dell'esercizio scaduto e coi fondi prelevati fino al 31 luglio con buoni a proprio favore, il termine scade il 30 settembre. Quando durante il trimestre ad un direttore dei lavori sia subentrato altro direttore, si unisce al rendiconto una copia del verbale di consegna menzionato al paragrafo 14 del precedente . In tal caso sul rendiconto deve essere indicato come sia ripartito il periodo trimestrale di gestione dei due funzionari, il loro grado ed il loro nome. Dell'invio del rendiconto è informata la Corte dei conti nei modi indicati nel precedente , n. 8.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-129

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