RegolamentoTitolo III

Art. 76

Rendiconti

In vigore dal 1 gen 1940
1. La Direzione di commissariato entro i dieci giorni susseguenti la fine del trimestre invia all'Ufficio di ragioneria in bozza il rendiconto mod. 95 specificando tutte le aperture di credito ricevute per spese di mano d'opera e gli introiti eventuali per reintegro delle spese stesse e segnando l'ammontare dei certificati di prelevamento fondi pagati nel trimestre. L'Ufficio di ragioneria confrontatene le risultanze coi registri copia ruoli mod. 28 lo restituisce alla Direzione predetta entro due mesi, o tre qualora si tratti del rendiconto dell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario, ponendovi a corredo i ruoli già revisionati e gli altri documenti giustificativi che indica nell'elenco mod. 37 e segnala in caso di discordanza gli eventuali spostamenti da apportare. 2. La Direzione di commissariato entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al numero precedente compila il rendiconto definitivo e lo trasmette con un esemplare dell'elenco di cui al paragrafo seguente, all'Ufficio di ragioneria che dopo averlo vistato lo invia subito alla Ragioneria centrale del Ministero con a corredo i documenti di spesa. Gli altri documenti sono conservati dall'Ufficio di ragioneria del Comando arsenale. 3. La Direzione di commissariato contemporaneamente all'invio del rendiconto definitivo all'Ufficio di ragioneria, ne informa la Corte dei conti a termini dell' del R. decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, mediante l'elenco mod. 121 (A. C. G. del Ministero finanze) contenente l'indicazione del periodo cui si riferisce, del capitolo del bilancio cui sono imputate le spese, del numero degli ordini di accreditamento nonché L'imporlo della somma giustificata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-76

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