Regolamento›Capo II
Art. 2
Ordinamento degli Arsenali.
In vigore dal 1 gen 1940
Ai lavori che si eseguono negli Arsenali ed alle forniture relative provvedono: le Direzioni dei lavori distinte in direzioni delle costruzioni navali, Direzioni delle armi ed armamenti navali, Direzioni o Sottodirezioni del munizionamento, Direzioni o Sottodirezioni delle armi subacquee, nonché le Direzioni di commissariato militare marittimo per quanto riguarda le dotazioni di mensa ed i materiali di consumo per le Regie Navi, e le Direzioni e Sezioni del genio militare per i lavori della Regia marina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-2