RegolamentoCapo II

Art. 6

Consiglio dei lavori.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Spetta al Consiglio dei lavori: a) stabilire, in armonia con gli ordini e le disposizioni del Ministero, secondo le proposte dei singoli direttori o capi di ufficio, tutto ciò che si riferisce ai lavori ed ai servizi; b) stabilire, in armonia con gli ordini emanati dal Ministero, i turni di lavoro delle navi inviate in riparazione nell'Arsenale; c) esaminare i preventivi dei lavori per le navi o enti a terra nel caso previsto dal successivo , n. 3; d) esaminare le eventuali proposte di modifiche alle tabelle dei materiali consumabili assegnati alle regie navi e per la conservazione di essi, e stabilire le tabelle dei materiali consumabili per le navi di uso locale; e) esaminare e dar parere sulle tabelle tipo delle dotazioni da distribuire alle regie navi, da inviare al Ministero per l'approvazione, e sulle varianti relative; f) proporre al Ministero il passaggio delle navi in costruzione od in trasformazione dalla prima alla seconda categoria dei lavori di cui al successivo ; g) deliberare sulle questioni che sono attribuite al suo esame dalle vigenti disposizioni sul personale lavorante; h) occuparsi di tutte le altre questioni che gli si siano devolute dalle disposizioni in vigore, o che il Ministero od il Comandante dell'Arsenale deferisca al suo esame. 2. Il Consiglio dei lavori è costituito dal comandante dell'Arsenale che le assume la presidenza; dal comandante in 2ª e dai direttori dei lavori. Intervengono altresì alle sedute del Consiglio i comandanti delle Regie navi od i titolari degli Enti a terra che hanno richiesto i lavori, se presenti nella sede dell'Arsenale, quando siano esaminate le richieste stesse. Ne fanno parte come membri straordinari: a) il direttore di Commissariato M. M. quando si debbano esaminare argomenti relativi alle dotazioni di mensa o di materiali di consumo per le Regie navi; b) il direttore del Genio militare per i lavori della Regia marina, quando debbano essere esaminati argomenti che interessano il servizio del Genio militare; c) il capo dell'Ufficio di ragioneria quando debbono essere esaminati argomenti relativi all'ordinamento contabile sia dei materiali che della mano d'opera. 3. Un ufficiale inferiore esercita le funzioni di segretario del Consiglio senza voto e cura la compilazione e conservazione dei verbali delle sedute. 4. In caso di assenza del comandante dell'Arsenale, la presidenza del Consiglio dei lavori viene assunta da chi lo sostituisce a norma del precedente , n. 5.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-6

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