RegolamentoCapo II

Art. 9

Ufficio Contratti.

In vigore dal 1 gen 1940
1. L'Ufficio contratti predispone gli atti per la stipulazione dei contratti in forma pubblica. Provvede inoltre alle regolarizzazione fiscale degli atti contrattuali firmati dai direttori dei lavori in base alle facoltà loro delegate dal presente regolamento. Esso è retto da un ufficiale superiore di Commissariato. 2. Il Capo dell'Ufficio presiede agli incanti e licitazioni ordinate dal Ministero e risponde della regolarità dei procedimenti nonché di quella formale degli atti contrattuali che gli vengono comunicati per l'iscrizione a repertorio. 3. Un Capitano commissario, addetto all'Ufficio, disimpegna le funzioni notarili per la rogazione dei contratti, assiste ai pubblici incanti ed alle licitazioni, provvede alla iscrizione a repertorio degli atti contrattuali. Egli cura la esatta osservanza di quanto dispongono la legge di contabilità generale dello Stato ed il regolamento per la sua applicazione, le leggi sul bollo e sul registro e quella sul notariato ed in generale tutte le disposizioni vigenti in materia contrattuale, assumendo responsabilità personale per ogni infrazione o contravvenzione alle disposizioni stesse. Tiene esatto conto, per ogni fornitura, degli introiti e delle spese relative all'atto contrattuale sotto la vigilanza del Capo dell'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-9

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