Regolamento›Capo II
Art. 11
Ufficio trasporti e spedizioni.
In vigore dal 1 gen 1940
1. L'Ufficio trasporti e spedizioni provvede alla spedizione dei materiali da inviare ad altri enti od a privati ed al ritiro di quelli spediti all'Arsenale eccettuati quelli inviati dai fornitori per essere collaudati.
2. L'Ufficio trasporti e spedizioni è retto da un ufficiale dello stato maggiore o del C. R. E. M.
3. L'Ufficio può essere diviso in sezioni a seconda delle località presso cui si accentrano le spedizioni; ma in tal caso i titolari delle sezioni debbono riferire giornalmente al capo dell'Ufficio in merito alle richieste ricevute ed al loro espletamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-11