Regolamento›Capo II
Art. 16
Attribuzioni della Direzione delle costruzioni navali e meccaniche.
In vigore dal 1 gen 1940
Competono alla Direzione delle costruzioni navali e meccaniche:
a) la collaborazione, secondo le direttive del Ministero, allo studio dei progetti di costruzione o di trasformazione delle navi;
b) la costruzione degli scafi e degli apparati motori, il montamento di questi ultimi, ed i lavori di trasformazione, di riparazione e di conservazione degli uni e degli altri, degli apparecchi ausiliari (argani, verricelli, agghiacci, pompe ed altri apparecchi consimili); degli alberi, dei palischermi e dei ferramenti, eccettuati quelli per gli usi speciali delle artiglierie e delle armi subacquee (ma comprese le scaffalature per le munizioni, di concerto con la Direzione del munizionamento) ed esclusa anche l'attrezzatura marinaresca e le installazioni radiotelegrafiche ed elettroacustiche;
c) lo studio dei tipi di ancore delle Regie navi e delle relative sistemazioni a bordo. Lo studio delle sistemazioni sulle Regie navi dei palischermi, della manovra del timone, degli ormeggi, delle bitte e della rizzatura degli oggetti mobili;
d) l'acquisto, la manutenzione e la distribuzione delle ancore per le Regie navi, nonché delle boe, gavitelli, segnali galleggianti e relativi materiali da ormeggio, esclusi i materiali per le ostruzioni;
e) le operazioni di varo, di alaggio, d'immissione nei bacini e di uscita dagli stessi delle navi e dei galleggianti;
f) la costruzione, l'acquisto, la trasformazione, la riparazione e la conservazione dei galleggianti, delle bighe, delle gru, delle macchine motrici e lavoranti di propria competenza, del materiale ferroviario per le reti degli arsenali (escluso il materiale analogo per le polveriere), degli strumenti e degli attrezzi adoperati per servizi generali, per gli scali, per i bacini e per le proprie officine;
g) l'applicazione agli scafi delle navi e dei galleggianti degli oggetti che debbono esservi stabilmente connessi, ancorchè appartengano a servizi dipendenti da altre Direzioni, o siano da esse somministrati;
h) il servizio relativo al materiale elettrico ed all'aria compressa per la parte di propria competenza secondo l'apposito regolamento;
i) lo studio, l'acquisto, la sistemazione e la riparazione degli impianti di ventilazione, di refrigerazione e di riscaldamento a bordo delle navi (di concerto con le Direzioni armi ed armamenti navali, Armi subacquee e del Munizionamento per quanto riguarda le camere delle dinamo, dei lanciasiluri subacquei e dei depositi delle munizioni, dello stazioni R: T.) ed in generale di tutti i locali cui occorre la ventilazione e la refrigerazione, nei limiti della competenza della Direzione stessa;
l) l'acquisto, la costruzione, la riparazione e la conservazione del bozzellame di propria competenza;
m) l'acquisto, la riparazione e la manutenzione del materiale da incendio per le Regie navi, esclusi gli estintori portatili;
n) lo studio, la costruzione e la riparazione dei bersagli, in accordo con la Direzione armi ed armamenti navali;
o) l'acquisto, la conservazione e l'impiego del materiale nelle lavorazioni relative ai cortinaggi e alle tappezzerie;
p) la costruzione, l'acquisto, la riparazione e la conservazione dei pezzi di ricambio e di riserva per gli apparati motori;
q) la costruzione, l'acquisto, la riparazione e la conservazione delle macchine motrici e lavoranti e dei meccanismi ausiliari, nonché degli attrezzi per le proprie officine;
r) la conservazione, distribuzione ed eventualmente l'approvvigionamento dei combustibili di ogni specie, delle materie lubrificanti e dei materiali di consumo per gli apparati motori, stabiliti con determinazione ministeriale, ed il rifornimento dell'acqua distillata;
s) la vigilanza sulla esecuzione delle prove idrauliche e sotto vapore delle caldaie a vapore installate a terra per qualsiasi servizio della Regia marina;
t) l'approvvigionamento delle materie prime per i lavori delle proprie officine, e degli oggetti di propria competenza per le dotazioni delle Regie navi;
u) gli esperimenti che fanno capo al laboratorio metrico sperimentale per studi, indagini e collaudi su materiali di ogni genere adoperati nella Regia marina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-16