Regolamento›Capo II
Art. 15
Attribuzioni generali
In vigore dal 1 gen 1940
Attribuzioni generali delle Direzioni e delle Sottodirezioni dei lavori.
1. Le Direzioni o Sottodirezioni dei lavori provvedono alla costruzione, all'armamento, alla riparazione, alla conservazione delle navi e dei galleggianti della Regia Marina e delle relative dotazioni; alla conservazione e riparazione delle armi di qualunque genere, del rispettivo munizionamento e delle dotazioni relative.
2. Sono attribuzioni comuni a tutte le Direzioni o Sottodirezioni dei lavori:
a) lo studio, la direzione e l'esecuzione dei lavori;
b) l'amministrazione, il conteggio e l'impiego dei materiali necessari per i lavori, nonché il conteggio e l'impiego della mano d'opera;
c) la compilazione dei fabbisogni per la provvista dei materiali necessari, lo studio delle condizioni tecniche contrattuali;
d) l'ordinazione degli acquisti e lavori da eseguire col sistema del cottimo fiduciario o per contrattazione verbale, secondo le disposizioni del presente regolamento, e la resa dei conti dei relativi accreditamenti;
e) la custodia e la distribuzione delle materie prime e degli oggetti necessari per i lavori;
f) la somministrazione, il ricambio e la riparazione dei materiali di dotazione delle Regie navi e degli Enti a terra;
g) l'esecuzione dei lavori per l'imbarco e lo sbarco di oggetti di grande peso;
h) il reclutamento del personale lavorante, salva la parte di competenza del Comando dell'Arsenale;
i) l'avanzamento, l'amministrazione e la disciplina del personale lavorante nei limiti delle disposizioni che regolano la materia;
l) la vigilanza ed il collaudo dei lavori affidati all'industria privata nei limiti della propria competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-15