RegolamentoCapo II

Art. 15

Attribuzioni generali

In vigore dal 1 gen 1940
Attribuzioni generali delle Direzioni e delle Sottodirezioni dei lavori. 1. Le Direzioni o Sottodirezioni dei lavori provvedono alla costruzione, all'armamento, alla riparazione, alla conservazione delle navi e dei galleggianti della Regia Marina e delle relative dotazioni; alla conservazione e riparazione delle armi di qualunque genere, del rispettivo munizionamento e delle dotazioni relative. 2. Sono attribuzioni comuni a tutte le Direzioni o Sottodirezioni dei lavori: a) lo studio, la direzione e l'esecuzione dei lavori; b) l'amministrazione, il conteggio e l'impiego dei materiali necessari per i lavori, nonché il conteggio e l'impiego della mano d'opera; c) la compilazione dei fabbisogni per la provvista dei materiali necessari, lo studio delle condizioni tecniche contrattuali; d) l'ordinazione degli acquisti e lavori da eseguire col sistema del cottimo fiduciario o per contrattazione verbale, secondo le disposizioni del presente regolamento, e la resa dei conti dei relativi accreditamenti; e) la custodia e la distribuzione delle materie prime e degli oggetti necessari per i lavori; f) la somministrazione, il ricambio e la riparazione dei materiali di dotazione delle Regie navi e degli Enti a terra; g) l'esecuzione dei lavori per l'imbarco e lo sbarco di oggetti di grande peso; h) il reclutamento del personale lavorante, salva la parte di competenza del Comando dell'Arsenale; i) l'avanzamento, l'amministrazione e la disciplina del personale lavorante nei limiti delle disposizioni che regolano la materia; l) la vigilanza ed il collaudo dei lavori affidati all'industria privata nei limiti della propria competenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-15

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