Regolamento›Capo II
Art. 20
Direttori e sottodirettori.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Il direttore o sottodirettore dei lavori cura il buon andamento di tutte le parti del servizio al quale è preposto, osservando e facendo osservare dai dipendenti le disposizioni emanate dalle autorità superiori per l'ordine e per la sicurezza degli stabilimenti militari marittimi e per la tutela del segreto tecnico militare.
2. Il direttore o sottodirettore dei lavori dà le direttive tecniche per l'esecuzione dei lavori e provvede inoltre alle forniture in economia secondo le facoltà delegategli col presente regolamento (titolo V).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-20