RegolamentoCapo III

Art. 23

Costituzione del Comando della Base navale e degli Uffici dipendenti.

In vigore dal 1 gen 1940
Gli organi del Comando della Base navale sono i seguenti: a) l'Ufficio del comandante della Base, retto da un ufficiale superiore dello stato maggiore, che esercita gli incarichi di carattere generale che negli Arsenali sono attribuiti al comandante in 2ª e quelli particolari che il comandante della Base credesse di affidargli. L'Ufficio comprende la Segreteria della Base, retta da un ufficiale inferiore di commissariato e l'Ufficio galleggianti, retto da un ufficiale del C. R. E. M.; b) il Consiglio dei Lavori, costituito dal comandante della Base navale che lo presiede e dai direttori delle officine. Un ufficiale inferiore esercita le funzioni di segretario senza voto curando la compilazione e conservazione dei verbali delle sedute. Intervengono alle sedute del Consiglio, se presenti nella sede, i comandanti di nave o i capi degli enti a terra, quando siano esaminate richieste di lavori che riguardino l'ente cui sono preposti. Ne fanno parte come membri straordinari il direttore o capo sezione di Commissariato, il direttore o capo sezione del Genio militare per i lavori della Regia marina ed il capo dell'Ufficio di ragioneria, nei casi previsti dal precedente ; c) la Giunta di ricezione, costituita da un ufficiale superiore dello stato maggiore, o del Genio navale o delle Armi navali che la presiede; da un ufficiale delle Armi navali, da uno del Genio navale e da uno del Commissariato perito in merceologia che ne è anche segretario. La Giunta superiore di ricezione è composta del comandante della Base navale e dei direttori delle officine, nonché del direttore o capo sezione di Commissariato nel caso previsto dal precedente n. 4; per le votazioni si applica il disposto del precedente , n. 3; d) la Giunta di verifica costituita in modo analogo a quella di Ricezione. In luogo, però, degli ufficiali del Genio navale e delle Armi navali possono esservi destinati ufficiali del C. R. E. M. e) l'Ufficio contratti, retto da un ufficiale superiore di Commissariato; f) l'Ufficio spedizioni, rette da un ufficiale del C. R. E. M. Le attribuzioni degli uffici predetti sono uguali a quelle degli uffici omonimi dei Regi arsenali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-23

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