Regolamento›Capo V
Art. 28
Ordinamento.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Gli Uffici tecnici si distinguono in:
Uffici tecnici del Genio navale,
Uffici tecnici delle Armi navali,
a seconda che abbiano la vigilanza di lavori e di forniture di competenza del Corpo del Genio navale o di quello delle Armi navali.
Però quando circostanze speciali lo consiglino, il Ministero può affidare ad un Ufficio tecnico la sorveglianza di lavori e l'esecuzione di collaudi che non rientrino nella sua ordinaria competenza.
2. La circoscrizione di ciascun ufficio è stabilita con decreto del Ministero per la marina.
3. A ciascun Ufficio tecnico è preposto col titolo di «direttore» un ufficiale superiore; del Genio navale se si tratta di Uffici tecnici del Genio navale; delle Armi navali e dello stato maggiore se si tratta di Uffici tecnici delle Armi navali. In casi speciali per decisione del Ministero il direttore può avere il grado di capitano.
Ad ogni Ufficio tecnico sono destinati ufficiali, impiegati civili (tecnici, contabili, d'ordine) salariati e militari del Corpo Reali equipaggi marittimi secondo apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per la marina. In aggiunta al detto personale vi possono essere aggregati ufficiali dei vari Corpi della Regia marina con destinazione permanente o temporanea per disimpegnare, alla dipendenza del direttore, mansioni di vigilanza presso stabilimenti industriali esistenti nella circoscrizione dell'Ufficio incaricati di lavorazioni riguardanti particolari rami di servizio della Regia marina.
4. Il direttore dell'Ufficio tecnico dipende disciplinarmente dal Comando in capo del Dipartimento o dal Comando militare marittimo indicato nella tabella B annessa all'Ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina, mentre per tutte le sue attribuzioni dipende direttamente dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-28