RegolamentoCapo IV

Art. 25

Altri stabilimenti di lavoro.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Nei luoghi ove non abbia sede un Comando di base navale, ma vi sia un comando militare marittimo l'ordinamento dello stabilimento di lavoro, qualora esista, è analogo a quello indicato all'. Le attribuzioni del Comando di base navale sono disimpegnate dal Comando militare marittimo. 2. Qualora lo stabilimento di lavoro sia posto in località ove non sia nè Comando di base navale nè Comando militare marittimo, il direttore dello stabilimento ha le attribuzioni devolute ai direttori dei lavori e le altre particolari al comandante dell'Arsenale limitatamente però a quelle che debbono essere disimpegnate sul posto. 3. Nel caso previsto dal paragrafo precedente la Giunta di ricezione è composta di due ufficiali tecnici dello stabilimento di cui il più elevato in grado è il presidente e da un ufficiale commissario perito in merceologia che funziona anche da segretario. La Giunta superiore è presieduta dal direttore dello stabilimento e composta di ufficiali più elevati in grado o più anziani di quelli che compongono la, Giunta ordinaria. 4. L'Ufficio di ragioneria nel caso previsto dal precedente paragrafo 2 dipende dal Comando in capo del dipartimento nella cui giurisdizione è lo stabilimento di lavoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-25

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