RegolamentoCapo V

Art. 30

Attribuzioni.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Compete all'Ufficio tecnico: a) sorvegliare l'esecuzione dei lavori affidati all'industria privata nei limiti della propria circoscrizione, accertando che siano soddisfatte tutte le condizioni e seguite le norme prescritte dai contratti; b) esaminare ed approvare i disegni dei particolari di costruzione quando il loro approntamento sia devoluto alle ditte imprenditrici, secondo le norme dei capitolati generali o particolari; c) vigilare sulla osservanza di tutte le prescrizioni dei capitolati generali e particolari relative alle forniture cui è preposto; d) eseguire i collaudi preliminari o definitivi secondo le prescrizioni dei contratti; e) provvedere alla spedizione a destino dei materiali collaudati, quando ciò non rientri negli obblighi contrattuali delle ditte fornitrici; f) compilare i certificati attestanti il diritto delle ditte a rate di prezzo da inviare al Ministero od alle competenti Direzioni dei lavori per la liquidazione; g) compilare nei casi previsti dai contratti o per disposizione ministeriale, i verbali di modifiche od aggiunte alle forniture portanti variazioni ai termini di consegna od ai prezzi ed inviarli al Ministero per l'approvazione; h) compilare, previ accordi con le ditte, per incarico sia del Ministero, sia delle Direzioni dei lavori, schemi di atti Contrattuali per lavori e forniture, da regolarizzare dalle competenti autorità; i) tenere un conto corrente dei materiali acquistati e consegnati dalle ditte fornitrici da sistemare a bordo di navi in allestimento o da spedire a navi all'estero o ad enti a terra d'oltremare, a termini dei successivi n. 7 e 123; l) assistere nei limiti della propria competenza le autorità navali nei porti compresi nella propria circoscrizione; m) seguire lo sviluppo industriale degli stabilimenti posti nella propria circoscrizione valendosi anche della cooperazione degli osservatori industriali della Regia marina a termini dell' del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato col R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165 e indicare al Ministero quali di essi potrebbero essere indirizzati per lavori speciali di particolare interesse della Regia marina: tenersi al corrente delle innovazioni apportate dal progresso sui sistemi di lavorazione e nella organizzazione del lavoro, esaminando l'opportunità della loro applicazione negli stabilimenti della Regia marina e facendo le conseguenti proposte al Ministero; n) redigere annualmente ed inviare al Ministero una sommaria relazione sull'azione svolta specie per quanto detto alla lettera precedente; o) assolvere infine ogni altro incarico affidato dal Ministero. Nello esplicare il proprio compito il direttore dell'Ufficio tecnico applica le disposizioni del presente regolamento. 2. Le attribuzioni delle Sezioni staccate sono analoghe a quelle indicate nel precedente paragrafo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-30

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