RegolamentoCapo IV

Art. 26

Officine isolate.

In vigore dal 1 gen 1940
La costituzione, le attribuzioni ed il funzionamento delle officine isolate di cui al paragrafo 4 del precedente , sono stabilite, sede per sede ed a seconda della rispettiva importanza; con disposizioni ministeriali. Il loro funzionamento amministrativo è uguale a quello stabilito per le officine delle Direzioni dei lavori. Il contabile dell'officina può disimpegnare anche le funzioni di consegnatario dei materiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo