RegolamentoCapo III

Art. 22

Comandante della Base navale.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il comandante della Base navale ha funzioni analoghe a quelle attribuite al comandante di Arsenale, salvo per quanto riguarda l'Ufficio di ragioneria che è posto alla dipendenza del Comando militare marittimo. 2. Nel caso di assenza del comandante della Base navale le funzioni a lui attribuite sono assunte dal comandante militare marittimo. Qualora anche questi sia assente, il comandante della Base navale è sostituito da un capitano di vascello che abbia destinazione di servizio nella sede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-22

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