Regolamento›Capo III
Art. 24
Officine delle basi navali.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Presso le Oasi navali i servizi relativi al materiale ed al personale lavorante sono attribuiti, in analogia alla competenza delle Direzioni dei lavori degli Arsenali, ad officine i cui direttori hanno le stesse attribuzioni dei direttori dei lavori degli Arsenali. Esse sono costituite come le officine di questi ultimi.
L'Officina costruzioni navali e meccaniche è retta da un ufficiale superiore del Genio navale.
L'Officina armi navali e quelle del Munizionamento e delle Armi subacquee, che possono essere riunite in un'unica officina, sono rette da ufficiali superiori delle Armi navali.
2. Ciascuna officina ha un ufficio amministrativo, uno o più magazzini, la sala di disegno ed eventualmente uno o più laboratori; le rispettive attribuzioni sono uguali a quelle indicate dal precedente .
3. L'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina può disporre che in luogo di separate officine si costituisca presso la base navale un'unica officina mista dei lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-24