Regolamento›Capo II
Art. 21
Vicedirettori.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Il vicedirettore surroga il direttore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, in tutte le sue attribuzioni.
Si occupa particolarmente di quanto riguarda la disciplina del personale. Raccoglie e coordina le richieste di rifornimento di materiali, sia per preparare il fabbisogno annuale di cui al successivo , sia per proporre gli acquisti al direttore, ed esercita, infine, tutte le funzioni che questi gli delega.
2. Al vicedirettore può anche essere affidata la direzione di una Sezione tecnica o di un Reparto tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-21