RegolamentoCapo II

Art. 18

Attribuzioni della Direzione del munizionamento:

In vigore dal 1 gen 1940
Attribuzioni della Direzione del munizionamento 1.Competono alla Direzione del munizionamento; a) la collaborazione, secondo le direttive del Ministero, allo studio ed agli esperimenti del munizionamento e dei mezzi chimici di guerra; b) l'acquisto, l'assegnazione, la conservazione e la riparazione di tutti i materiali occorrenti per la preparazione del munizionamento in genere, dei materiali esplosivi per le armi subacquee e per i parchi minatori e dei mezzi chimici di guerra; c) la formazione, la distribuzione, la verifica, la distruzione ed il riconfezionamento di tutto munizionamento e dei materiali esplosivi e la preparazione, conservazione e distribuzione dei mezzi chimici di guerra; d) l'emanazione delle direttive tecniche agli altri Enti interessati per la formazione, conservazione e distribuzione del munizionamento, e di mezzi chimici di guerra. 2. Il Ministro per la marina, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, può trasferire alla Direzione armi e armamenti navali di un Arsenale alcune delle attribuzioni che secondo il precedente paragrafo 1 e l'articolo seguente sarebbero di competenza della Direzione del Munizionamento o di quella delle Armi subacquee.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-18

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