Regolamento›Capo II
Art. 18
18 / 138Attribuzioni della Direzione del munizionamento:
In vigore dal 1 gen 1940
Attribuzioni della Direzione del munizionamento
1.Competono alla Direzione del munizionamento;
a) la collaborazione, secondo le direttive del Ministero, allo studio ed agli esperimenti del munizionamento e dei mezzi chimici di guerra;
b) l'acquisto, l'assegnazione, la conservazione e la riparazione di tutti i materiali occorrenti per la preparazione del munizionamento in genere, dei materiali esplosivi per le armi subacquee e per i parchi minatori e dei mezzi chimici di guerra;
c) la formazione, la distribuzione, la verifica, la distruzione ed il riconfezionamento di tutto munizionamento e dei materiali esplosivi e la preparazione, conservazione e distribuzione dei mezzi chimici di guerra;
d) l'emanazione delle direttive tecniche agli altri Enti interessati per la formazione, conservazione e distribuzione del munizionamento, e di mezzi chimici di guerra.
2. Il Ministro per la marina, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, può trasferire alla Direzione armi e armamenti navali di un Arsenale alcune delle attribuzioni che secondo il precedente paragrafo 1 e l'articolo seguente sarebbero di competenza della Direzione del Munizionamento o di quella delle Armi subacquee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-18