RegolamentoCapo II

Art. 14

Costituzione delle Sottodirezioni dei lavori.

In vigore dal 1 gen 1940
La Sottodirezione viene costituita in luogo della Direzione, quando pur avendo tutti i compiti attribuiti a quest'ultima, riceve direttive tecniche dalla Direzione omonima di altro Arsenale, secondo le disposizioni emanate dal Ministero. Alla Sottodirezione dei lavori è preposto, col titolo di sottodirettore, un tenente colonnello o maggiore del Genio navale o delle Armi navali secondo la rispettiva competenza. Vi è destinato un vice sottodirettore del grado di maggiore. La composizione delle Sottodirezioni è analoga a quella delle Direzioni dei lavori di cui all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-14

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