Regolamento›Capo II
Art. 14
Costituzione delle Sottodirezioni dei lavori.
In vigore dal 1 gen 1940
La Sottodirezione viene costituita in luogo della Direzione, quando pur avendo tutti i compiti attribuiti a quest'ultima, riceve direttive tecniche dalla Direzione omonima di altro Arsenale, secondo le disposizioni emanate dal Ministero.
Alla Sottodirezione dei lavori è preposto, col titolo di sottodirettore, un tenente colonnello o maggiore del Genio navale o delle Armi navali secondo la rispettiva competenza. Vi è destinato un vice sottodirettore del grado di maggiore.
La composizione delle Sottodirezioni è analoga a quella delle Direzioni dei lavori di cui all'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-14