Regolamento›Capo II
Art. 19
Attribuzioni della Direzione armi subacquee.
In vigore dal 1 gen 1940
Competono alla Direzione armi subacquee:
a) la collaborazione, secondo le direttive del Ministero, allo studio del progetto, messa a punto, collaudo ed esperimento del materiale subacqueo e dei parchi minatori;
b) la costruzione, l'acquisto, l'assegnazione, la conservazione, la riparazione delle armi subacquee e del materiale occorrente per le stesse, degli apparecchi di lancio e dei loro accessori, dei compressori, del materiale da minatore, da ostruzione, da dragaggio, da palombaro, nonché le prove di collaudo delle armi e dei materiali suddetti e le periodiche verifiche e manutenzioni;
c) lo studio, la scelta, l'acquisto, la distribuzione e la conservazione delle materie lubrificanti e dei combustibili occorrenti per il servizio delle armi subacquee;
d) l'emanazione delle direttive tecniche agli enti interessati per la formazione, la conservazione e la distribuzione delle armi subacquee e dei parchi minatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-19