Regolamento›Capo III
Art. 22
35 / 138Comandante della Base navale.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Il comandante della Base navale ha funzioni analoghe a quelle attribuite al comandante di Arsenale, salvo per quanto riguarda l'Ufficio di ragioneria che è posto alla dipendenza del Comando militare marittimo.
2. Nel caso di assenza del comandante della Base navale le funzioni a lui attribuite sono assunte dal comandante militare marittimo.
Qualora anche questi sia assente, il comandante della Base navale è sostituito da un capitano di vascello che abbia destinazione di servizio nella sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-22