RegolamentoCapo V

Art. 31

Rapporti nel caso di nave in allestimento o in trasformazione o in lavori.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Qualora un Ufficio tecnico abbia la vigilanza sulla fornitura di una nave completa o sulla sua trasformazione o su nave in lavori e vi sia un ufficiale in comando o designato al comando, o addetto all'allestimento, le relazioni con la ditta imprenditrice per quanto riguarda i lavori debbono svolgersi sempre pel tramite dell'Ufficio tecnico fino all'inizio delle prove di collaudo da parte dell'apposita Commissione. Le pratiche amministrative relative alla fornitura rimangono di competenza dell'Ufficio tecnico fino alla loro ultimazione. 2. I rapporti dell'Ufficio tecnico con l'ufficiale in comando o designato al comando della nave o addetto all'allestimento sono regolati da apposite istruzioni ministeriali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-31

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