Regolamento›Capo VI
Art. 34
Orario di servizio.
In vigore dal 1 gen 1940
Gli ufficiali e gli impiegati civili seguono l'orario degli uffici stabilito dal comandante in capo del Dipartimento.
Gli impiegati civili tecnici addetti alle Officine, i contabili ed i consegnatari dei materiali, seguono però l'orario delle maestranze, salve le deroghe che fossero stabilite dal comandante dell'Arsenale.
I direttori dei lavori hanno facoltà di disporre che i dipendenti protraggano il loro servizio oltre l'orario normale per, la vigilanza sul lavoro straordinario del personale lavorante o per altre esigenze dei servizi, previa autorizzazione del Comando dell'Arsenale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-34