Regolamento›Titolo II
Art. 39
Classificazione dei lavori.
In vigore dal 1 gen 1940
Gli Arsenali e gli altri Stabilimenti di lavoro della Regia marina provvedono ai lavori concernenti il Regio naviglio e le difese terrestri ed alle forniture relative, sia direttamente in amministrazione, cioè senza l'intervento di impresari, con materiali, utensili e mezzi di proprietà della Regia marina e con personale dell'Amministrazione o con personale estraneo assunto direttamente oppure per mezzo di imprenditori privati; sia valendosi della industria privata mediante contrattazione verbale a pronta consegna o mediante il cottimo fiduciario cioè firmando contratti o accettando obbligazioni nei casi e nei limiti stabiliti dal titolo V del presente regolamento, sotto la personale responsabilità dei direttori dei lavori cui questa facoltà è delegata; sia con l'uno e l'altro mezzo; vigilano inoltre sulla esecuzione delle forniture disposte dal Ministero secondo le disposizioni di quest'ultimo.
2. I lavori e le altre spese ad essi inerenti di, cui al paragrafo precedente sono classificate nel seguente modo:
LAVORI DI I CATEGORIA - NUOVE COSTRUZIONI.
Lavori per navi e per galleggianti in costruzione.
Lavori per adattamento di navi acquistate o grandi trasformazioni di navi o galleggianti in servizio.
Lavori per prime dotazioni di navi e di galleggianti.
I lavori di I categoria si distinguono nelle seguenti classi:
1ª classe: lavori per lo scafo, parti complementari di esso, corazzatura e protezioni;
2ª classe: lavori per l'apparato motore; per la costruzione, o la somministrazione e per l'allogamento delle relative dotazioni;
3ª classe: lavori per le artiglierie e le armi portatili; per la costruzione o somministrazione e per l'allogamento delle relative dotazioni; per l'allogamento delle munizioni e per i servizi relativi;
4ª classe: lavori per gli impianti elettrici; per la costruzione o somministrazione e per l'allogamento delle relative dotazioni;
5ª classe: lavori per gli apparecchi di lancio; per la costruzione o somministrazione e per l'allogamento delle relative dotazioni;
6ª classe: lavori per le imbarcazioni assegnate in dotazione ad unità in costruzione; lavori per sistemazioni e servizi di allestimento non previsti nelle precedenti classi;
7ª classe: lavori per l'impostamento, la puntellatura, il varo di navi;
8ª classe: lavori di ogni genere per la costruzione o l'allestimento di galleggianti da considerarsi autonomi perché non assegnati in dotazione ad alcuna unità, e per le relative dotazioni;
9ª classe: prestazioni di mano d'opera per la vigilanza sull'industria privata cui siano affidati lavori di nuova costruzione.
LAVORI DI II CATEGORIA - MANUTENZIONE DEL NAVIGLIO.
Lavori per navi e galleggianti in servizio e relative dotazioni, escluso il munizionamento.
I lavori di II categoria si distinguono nelle seguenti classi:
1ª classe: lavori per modifiche alle navi ed ai galleggianti da considerarsi autonomi perché non assegnati ad alcuna unità (esclusi galleggianti adibiti a servizi logistici e ai bacini) ed alle relative dotazioni; lavori per l'adattamento di navi radiate;
2ª classe: lavori per riparazione e manutenzione delle navi e delle relative dotazioni;
3ª classe: lavori per demolizione di navi radiate;
4ª classe: prestazioni di mano d'opera per la vigilanza sull'industria privata cui siano affidati lavori di manutenzione del naviglio.
Ciascuna delle due prime classi si suddivide nei seguenti gruppi:
a) lavori per lo scafo, i timoni, gli argani, i verricelli, i frigoriferi, le imbarcazioni e le altre sistemazioni non indicate nelle lettere seguenti;
b) lavori per l'apparato motore;
c) lavori per gli accumulatori dei sommergibili (esclusa, la fornitura di energia elettrica per la relativa carica);
d) lavori per le artiglierie e relativi impianti; per le armi portatili; per gli apparecchi pel lancio dei siluri, delle torpedini e di altre armi subacquee; per l'allogamento delle munizioni e per i servizi relativi; per armamenti diversi non indicati nelle lettere precedenti;
e) lavori per gli impianti elettrici, radiotelegrafici, idrofonici e simili.
LAVORI DI III CATEGORIA - MUNIZIONAMENTO ED ARMI SUBACQUEE.
Lavori per il munizionamento e per le armi subacquee.
I lavori della III categoria si distinguono nelle seguenti classi: lª classe: lavori per il confezionamento del munizionamento;
2ª classe: lavori di verifica, sconfezionamento e riordinamento del munizionamento;
3ª classe: lavori per la costruzione di armi subacquee;
4ª classe: lavori per la riparazione delle armi subacquee.
LAVORI DI IV CATEGORIA - PROVVISTE DI MAGAZZINO.
Lavori per provviste di magazzino.
Lavori per modificazione, riparazione e manutenzione di materiali in carico ai magazzini.
Lavori per demolizione di materiali in carico ai magazzini.
I lavori di IV categoria si distinguono nelle seguenti classi:
1ª classe: lavori per la costruzione di manufatti;
2ª classe: lavori per la modificazione, riparazione e manutenzione di oggetti e materiali in carico ai magazzini;
3ª classe: lavori per demolizione di oggetti e materiali in carico ai magazzini;
4ª classe: lavori per collaudo di oggetti e materiali da consegnare ai magazzini.
LAVORI DI V CATEGORIA - IMPIANTI E MACCHINARI.
Lavori per gli impianti delle officine ed enti assimilati degli arsenali, dei magazzini, dei depositi direzionali, e simili.
I lavori di V categoria si distinguono nelle seguenti classi:
1ª classe: lavori per modificazione, aumento o demolizione degli impianti delle officine propriamente dette costituite presso le Direzioni dei lavori e dei magazzini e depositi direzionali (escluse officine, magazzini, depositi dei servizi logistici);
2ª classe: lavori per modificazione, aumento o demolizione degli impianti degli enti assimilati ad officine costituiti presso le Direzioni dei lavori (esclusi gli enti assimilati ad officine dei servizi logistici);
3ª classe: lavori per modificazioni ed aumento o demolizione degli impianti e del macchinario dei bacini di carenaggio.
LAVORI DI VI CATEGORIA - MATERIALI DELLE DIFESE, SEMAFORI E SIMILI.
Lavori per materiali delle Difese, dei Semafori, e simili.
I lavori di VI categoria si distinguono nelle seguenti classi:
1ª classe: lavori per modificazione, aumento o demolizione di materiali inscritti negli inventari delle Difese costiere (comprese le armi), dei Semafori, e simili (esclusi gli oggetti di casermaggio);
2ª classe: lavori per manutenzione o riparazione di materiali inscritti negli inventari delle Difese costiere (comprese le armi), dei Semafori, e simili (esclusi gli oggetti di casermaggio).
LAVORI DI VII CATEGORIA - SERVIZI LOGISTICI MARINARESCHI MILITARI.
Lavori per i servizi logistici e di rifornimento delle Regie Navi e degli Enti a terra.
Lavori per i servizi marinareschi e militari.
I lavori di VII categoria si distinguono nelle seguenti classi:
1ª classe: lavori per modificazione, riparazione e manutenzione di galleggianti adibiti a servizi logistici ed alle relative dotazioni; 2ª classe: lavori per modificazione ed aumento degli impianti, macchinari e materiali delle officine, dei magazzini e dei depositi dei servizi logistici;
3ª classe: lavori di miglioramento degli impianti, macchinari e materiali delle officine e dei depositi dei servizi logistici;
4ª classe: lavori per maneggio, guardianaggio, imbarco e sbarco combustibili; per imbarco e sbarco viveri; per imbarco acqua; per produzione di acqua distillata, per distribuzione di energia elettrica al naviglio;
5ª classe: lavori per conservazione, custodia, maneggio, imbarco e sbarco di munizioni (compresi tutti i lavori pel funzionamento delle polveriere);
6ª classe: lavori per la spedizione ed il trasporto di materiali destinati a Navi in servizio e ad Enti a terra;
7ª classe: lavori per gli ormeggi e per il materiale relativo;
8ª classe: lavori per apprestamenti militari;
9ª classe: lavori inerenti a funzioni di rappresentanza della marina militare;
10ª classe: lavori per esperimenti di carattere militare e scientifico (compresi quelli inerenti alla vasca Froude);
llª classe: lavori per la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.
LAVORI DI VIII CATEGORIA - BACINI.
Lavori e prestazioni di mano d'opera per il funzionamento dei bacini di carenaggio.
I lavori dell'VIII categoria si distinguono nelle seguenti classi: 1ª classe: lavori di manutenzione degli impianti dei bacini;
2ª classe: lavori di manutenzione dei galleggianti addetti ai bacini;
3ª classe: lavori per il funzionamento dei bacini;
4ª classe: combustibili e consumi vari per i bacini.
LAVORI DI IX CATEGORIA ENTI ESTRANEI E PRIVATI.
Lavori per Enti estranei agli Arsenali e Stabilimenti di lavoro M.
M. e per privati, con obbligo di versamento all'Erario dell'importo dei lavori stessi (esclusi quelli di VIII categoria).
I lavori della IX categoria si distinguono nelle seguenti classi: 1ª classe: lavori per Enti e servizi della Regia marina ai quali è fatto obbligo di versamento all'erario;
2ª classe: lavori per altre Amministrazioni dello Stato o Pubbliche Amministrazioni;
3ª classe: lavori per privati.
LAVORI DI X CATEGORIA - SERVIZI GENERALI.
Lavori, materiali e prestazioni, di mano d'opera di carattere generale, non compresi nelle precedenti categorie.
I lavori della X categoria si distinguono nelle seguenti classi:
1ª classe: spese generali propriamente dette.
Questa classe si divide nei seguenti gruppi:
a) Manutenzione e riparazione dei galleggianti adibiti ai servizi generali, compresi quelli del servizio pompieri;
b) Spese pel funzionamento del Comando dell'Arsenale e degli uffici delle Direzioni dei lavori e cioè:
1° manutenzione ed esercizio degli impianti telefonici;
2° manutenzione ed esercizio degli impianti di riscaldamento;
3° manutenzione dei mobili degli uffici;
4° combustibili per gli uffici e per i galleggianti a motore addetti ai servizi generali dell'Arsenale;
5° consumi per gli uffici e per i galleggianti a motore addetti ai servizi generali dell'Arsenale;
6° personale salariato imbarcato sui galleggianti addetti al servizio generale dell'Arsenale;
7° personale salariato con funzioni impiegatizie addetto agli uffici;
8° inservienti e personale di fatica;
c) Spese pel funzionamento dei servizi generali e cioè:
9° manutenzione degli impianti di illuminazione;
10° manutenzione delle condotte d'acqua;
11° manutenzione delle mancine fisse e mobili;
12° manutenzione dei mezzi di salvataggio e di estinzione incendi; 13° spese per l'esercizio ferroviario nell'interno dello stabilimento;
14° servizio degli autoveicoli in genere;
15° servizio illuminazione;
16° spese di esercizio dell'infermeria;
17° funzionamento delle mancine fisse e mobili;
18° servizio salvataggi ed estinzione incendi;
19° servizio tipografia del Comando arsenale;
20° guardiani e portinai;
21° pulizia e spurghi pozzi neri;
22° spese varie per ogni altro servizio di carattere generale;
2ª classe: spese generali imputabili alle officine;
Questa classe si divide nei seguenti gruppi;
a) Manutenzione e riparazione dei galleggianti adibiti alle officine;
b) Manutenzione degli impianti e dei macchinari delle officine e degli enti assimilati e cioè:
1° officine;
2° enti assimilati;
3° impianti elettrici;
4° impianti telefonici;
c) Lavori e prestazioni di mano d'opera e materiali e cioè:
5° sale da disegno;
6° tipografie;
7° studi fotografici;
8° rilegatorie;
9° manutenzione e riparazione mobili delle officine;
10° consumi delle officine;
11° combustibili ed energia elettrica per le officine;
12° consumi minuti e ricuperi che non possono ripartirsi negli ordini di lavoro;
13° produzione di aria compressa, gas e simili, impiegati direttamente nei lavori;
14° personale salariato con funzioni impiegatizie addetto alle officine;
15° marcatempo;
16° conducenti di macchine;
17° inservienti e manovali;
18° sussidi, licenze senza perdita di mercede; premi e spese varie per il personale lavorante pagate coi ruoli;
19° assicurazioni sociali;
3ª classe: servizio dei magazzini e trasporto dei materiali;
Questa classe si divide nei seguenti gruppi:
a) Manovalanza per la Giunta di ricezione, la Giunta di verifica, i magazzini e l'Ufficio trasporti;
b) Lavori per la spedizione di materiali;
c) Mercedi ai magazzinieri ed agli scritturali addetti ai magazzini.
3. I lavori e le spese delle due prime categorie sono intestate alle navi ed ai galleggianti autonomi per i quali vengono eseguite.
Quelli della V, VI, VII e IX categoria sono intestati agli Enti (distintamente per ciascun inventario), alle amministrazioni ed ai privati per i quali vengono eseguiti.
Quelli della III e della IV categoria sono intestati ai magazzini interessati; quelli dell'VIII ai bacini e quelli della X ai singoli enti.
4. Nel caso di nave di nuova costruzione od in trasformazione sono considerati di prima categoria tutti i lavori e le spese ad essa afferenti, tranne quelli aventi il carattere di manutenzione vera e propria, fino a che il Ministero, su proposta del Consiglio dei lavori, ne disponga il passaggio alla 2ª categoria. Se alla costruzione od alla trasformazione provvede l'industria privata i lavori sono considerati di 1ª categoria fino allo scadere dei periodi di garanzia fissati dal capitolato d'oneri.
Gli ordini di lavoro di I categoria intestati alla nave e non ancora chiusi conservano tale imputazione anche dopo il passaggio della nave stessa alla II categoria dei lavori.
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