RegolamentoTitolo II

Art. 44

Ispezioni.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il Ministero delega un ispettore speciale per sindacare al loro termine i lavori di prima categoria e quelli di seconda categoria, classe prima, tanto nella parte tecnica quanto nella parte economica. Anche durante l'esecuzione dei lavori può disporre ispezioni particolari. Dispone anche ispezioni speciali, quando lo ritenga opportuno, sul funzionamento in genere degli stabilimenti di lavoro. 2. Il comandante in capo del Dipartimento, il comandante militare marittimo, il comandante dell'Arsenale o della Base navale eseguono in qualunque momento ispezioni generali o parziali ritenute opportune nell'interesse del servizio, riferendone al Ministero quando ne sia il caso. 3. Le autorità competenti debbono fornire all'ispettore gli elementi ed i mezzi da lui richiesti per l'espletamento del compito affidatogli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-44

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