Regolamento›Titolo II
Art. 43
Esecuzione delle opere.
In vigore dal 1 gen 1940
1. I lavori debbono essere eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità dei progetti e delle eventuali istruzioni del Ministero.
Per gli oggetti per i quali esistono tipi regolamentari va mantenuta l'uniformità di modello, in modo che gli oggetti possano servire promiscuamente a più navi o a vari servizi.
È fatto obbligo di attenersi alle tabelle di normalizzazione vigenti sia nella produzione di materiali nuovi che di parti di ricambio.
2. I lavori sono eseguiti a giornata od a cottimo od a premio secondo le norme stabilite dal regolamento in vigore relativo al personale lavorante.
3. I fondi per mano d'opera e per materiali assegnati a determinati lavori ed i materiali e gli oggetti provvisti espressamente per questi non debbono essere impiegati per lavori diversi.
Nei casi di assoluta necessità il direttore si rivolge al Ministero per il tramite del Comando dell'Arsenale esponendo le ragioni che consigliano la deroga a questa norma e ne attende le decisioni.
4. Il direttore vigila che il lavoro non importi spesa maggiore di quella prevista, e quando il preventivo sia stato approvato dal Ministero, riferisce tempestivamente sui fatti sopravvenuti che facciano prevedere aumenti di spesa.
5. Quando si tratti di lavori da eseguire su Regie navi il comandante dell'Arsenale o il direttore dei lavori informa tempestivamente il Comando di bordo degli ordini dati per la loro esecuzione affinché sia permesso al personale incaricato l'accesso alla nave per l'esecuzione dei lavori stessi.
L'autorità di bordo non può fare direttamente osservazioni sul modo di esecuzione dei lavori, ma deve all'occorrenza rivolgersi al comandante dell'Arsenale o al direttore dei lavori.
6. Il comandante o il responsabile della nave sulla quale si debbono eseguire lavori non affidati all'industria privata deve concorrere a, facilitare la sollecita esecuzione dei lavori stessi sia adibendovi se richiesto il personale di bordo disponibile, sia interessandosi della effettiva presenza, assiduità e diligenza degli operai. All'uopo controlla giornalmente anche il numero di essi, l'osservanza dell'eventuale loro obbligo di trattenersi in ore straordinarie e comunica sollecitamente al direttore competente le deficienze e gli inconvenienti riscontrati.
In caso di urgenza il Comando di bordo può ordinare la sospensione dei lavori riferendone immediatamente al comandante della forza navale da cui dipende ed al Comando dell'Arsenale.
Il comandante deve anche seguire lo svolgimento dei lavori che si eseguono nelle officine, mantenendosi in relazione col direttore dei lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-43