Regolamento›Titolo II
Art. 45
Servizio delle officine.
In vigore dal 1 gen 1940
Il capo dell'officina ricevute le istruzioni dell'ufficiale dirigente, organizza il lavoro e ne cura l'esecuzione nel modo più economico e secondo le buone regole d'arte.
È responsabile della buona riuscita dei lavori e dell'economico impiego dei materiali, della mano d'opera e dei mezzi di lavoro. Non può però alterare le norme all'uopo stabilite ed ha stretto obbligo di impedire qualunque anche lieve modifica a disegni, modelli, sagome, congegni e strumenti di collaudo che non sia stata autorizzata dall'ufficiale dirigente.
Cura la buona conservazione e manutenzione dei materiali affidatigli per i lavori.
Propone l'esecuzione dei lavori interessanti la ripartizione ed il miglioramento dei macchinari, congegni e mezzi di lavoro in genere.
Compila le note di acquisto di Macchine, attrezzi e materiali di cui i magazzini fossero sprovvisti ed occorrenti per i lavori e ne indica i relativi requisiti tecnici.
Da particolareggiate istruzioni ai capi operai dirigenti per la ripartizione del lavoro e la distribuzione delle materie prime fra gli operai. Si assicura dell'abilità di questi, dei progressi che essi fanno nella rispettiva arte, della loro operosità in modo da essere in grado di dare esatte informazioni sulle loro attitudini oltre che sulla condotta, esercitando oculata opera di sorveglianza e di coscienziosa tutela.
Mantiene la disciplina fra gli operai e fa osservare gli ordini delle autorità superiori.
Non intraprende, ne tollera che sia eseguita opera alcuna che non sia stata formalmente ordinata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-45