Regolamento›Titolo II
Art. 46
Materiali e mezzi di lavoro.
In vigore dal 1 gen 1940
1. I materiali esistenti nelle officine si distinguono in tre categorie:
a) materiali in lavorazione o da essere trasformati o applicati o consumati nei lavori;
b) oggetti appartenenti a navi o ad altri enti, introdotti in officina per causa di lavoro;
e) macchine motrici e lavoranti e attrezzi di lavoro.
2. Il capo dell'officina risponde dei materiali di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo. Le macchine motrici e lavoranti e gli attrezzi di lavoro sono dati in consegna all'economo dell'officina e questi ne assume la responsabilità sia per quanto riguarda la loro esistenza che per la buona manutenzione ed il buon uso.
Essi sono descritti in appositi inventari che l'economo tiene al corrente in armonia alle disposizioni del Regolamento per la contabilità generale dello Stato e del presente regolamento (titolo IV).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-46