Regolamento›Titolo II
Art. 41
Richieste di lavori.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Le richieste di lavori debbono essere rivolte alle autorità competenti a disporli a termini del precedente . Quando si tratti di navi è osservata la procedura prescritta dal regolamento per il servizio a bordo delle Regie navi.
Tanto le Regie navi quanto gli enti a terra si valgono all'uopo della richiesta di lavoro mod. 63 che deve precisare il lavoro domandato in modo da rendere possibile la redazione del preventivo di cui al successivo e da evitare in seguito contestazioni in merito all'entità del lavoro.
2. Le richieste che danno luogo ad acquisto di materiali debbono essere avanzate con le modalità di cui al successivo , n. 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-41