RegolamentoTitolo II

Art. 40

Autorità, che dispongono i lavori.

In vigore dal 1 gen 1940
l. Sono disposti dal Ministero i lavori: della I categoria; della II categoria, classi 1ª e 3ª; della III categoria, classi la 1ª e 3ª; della IV categoria, classe 3ª; della V categoria salvo per quei lavori di lieve entità il cui importo non superi la cifra stabilita preventivamente dal Ministero; della VI categoria, classe 1ª; della VII categoria, classi 2ª, 9ª e 10ª; della IX categoria. 2. Sono disposti dal Comando dell'Arsenale i lavori della VII categoria, classe 8ª, nonché quelli della classe 11ª della stessa categoria richiesti dalla Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra. Sono pure disposti dal predetto Comando i lavori della X categoria, classe 1ª. 3. Sono disposti dal Comando dell'Arsenale, previa, quando occorra, deliberazione del Consiglio dei lavori, o dalla Direzione dei lavori competente, a seconda della entità presunta della spesa, i lavori: della II categoria classe 2ª; della VI categoria, classe 2ª; della VII categoria, classi 1ª e 3ª; 4. Sono disposti dai Direttori dei Lavori competenti i lavori: della II categoria, classe 2ª; della III categoria, classe 2ª e 4ª; della IV categoria, classi 1ª, 2ª e 4ª; della V categoria, quando si tratti di lavori di lieve entità il cui importo non superi la cifra stabilita preventivamente dal Ministero; della VII categoria, classi 4ª, 5ª. 6ª e 7ª; della VIII categoria; della X categoria, classe 2ª e 3ª. 5. La facoltà di disporre i lavori di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 riguarda le navi che sono assegnate alla sede nella cui circoscrizione si trova l'Arsenale o lo Stabilimento di lavoro. Per i lavori riguardanti navi assegnate ad altre sedi la facoltà di disporli è riservata al Ministero o in caso di assoluta urgenza al Comando in capo del Dipartimento marittimo od al Comando militare marittimo che è tenuto ad informarne subito il Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-40

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