RegolamentoCapo VI

Art. 38

Documenti.

In vigore dal 1 gen 1940
I documenti indicati nel presente regolamento debbono essere firmati con firme chiaramente leggibili secondo le indicazioni dei modelli allegati. Possono essere firmati con firme abbreviate se queste sono precedute da timbro indicante la carica ed il nome e cognome del funzionario. Questi è responsabile della custodia del timbro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-38

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