Regolamento›Titolo II
Art. 42
Preventivi.
In vigore dal 8 ott 1947
1. Deve essere redatto un preventivo del lavoro da eseguire quando esso sia richiesto dal Ministero, o si tratti di lavoro di una certa entità a giudizio del Direttore dei lavori o sul quale si debba pronunciare il Consiglio dei lavori a termini del successivo paragrafo 3; come pure quando il lavoro sia richiesto da ente diverso dall'Arsenale. Esso è redatto dall'officina maggiormente interessata nel lavoro, intese le altre che vi debbono partecipare, valendosi del mod. 1 ove deve essere indicato: il giorno in cui il lavoro potrebbe essere iniziato; il tempo previsto per la sua esecuzione; il numero di operai necessari; le ore di lavoro e la spesa relativa presunta; i materiali occorrenti, in quantità (numero, peso grezzo) e valore, quest'ultimo desunto dal libro di nomenclatura se il lavoro non è eseguito per conto di enti che debbano corrisponderne il prezzo, altrimenti secondo i prezzi correnti e la quota di spese generali calcolata in base alla percentuale di spese di mano d'opera stabilita dal Ministero.
Qualora il preventivo riguardi lavori da affidare all'industria privata va tenuto conto di una quota per gli utili del fornitore e di altra per le spese inerenti al contratto.
2. Il preventivo viene esaminato dal direttore dei lavori o dall'ufficiale da lui delegato che lo approva o lo modifica secondo che ritiene conveniente. Quando si tratti di lavoro concernente la manutenzione del naviglio e richiesto da ente diverso dell'Arsenale, il capo dell'ente richiedente viene informato del tempo giudicato necessario per il suo compimento e della spesa preventivata. Egli può chiedere di essere intesa da chi esamina il preventivo: in caso di disaccordo decide il Comando dell'Arsenale udito, se, crede, il Consiglio dei lavori.
3. Nei casi in cui al lavoro siano interessate in parte notevole più Direzioni e la spesa presunta superi le L. 20.000 il preventivo viene esaminato dal Consiglio dei lavori.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, il limite di L. 20.000 stabilito dall'art. 42, n. 3, del regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, puo' essere elevato, con determinazione del Ministro per la marina, fino a L. 100.000".
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Nel regolamento per i servizi degli arsenali delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e la contabilita' dei lavori e dei materiali, approvato con il regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898, sono stabiliti i seguenti maggiori limiti: all'art. 42, n. 3, L. 200.000 in luogo di L. 20.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1946.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-42