RegolamentoCapo VI

Art. 35

Vigilanza disciplinare.

In vigore dal 1 gen 1940
Uno degli ufficiali del C.R.E.M. addetti all'Arsenale è destinato a prestare servizio per ventiquattro ore consecutive colle funzioni di ufficiale di ispezione. Il turno per tale servizio è stabilito dal Comando dell'Arsenale. L'ufficiale di ispezione sovraintende all'entrata ed uscita dei militari, delle maestranze e dei materiali; egli rappresenta il comandante dell'Arsenale durante le ore di chiusura degli uffici del Comando; è responsabile dell'esecuzione degli ordini e delle disposizioni di massima e speciali emanate dal Comando dell'Arsenale per l'ordine e la sicurezza dello stabilimento, specialmente per le ronde e per il servizio di vigilanza delle banchine ad opera dei Reali carabinieri e per i provvedimenti contro gli incendi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-35

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