RegolamentoCapo V

Art. 32

Rapporti, con le ditte.

In vigore dal 1 gen 1940
L'azione degli Uffici tecnici come quella delle Sezioni staccate non impegna l'ente del quale sono tramite verso le ditte fornitrici se non nei limiti del mandato ricevuto. Ogni divergenza tra gli Uffici tecnici o le Sezioni staccate e le ditte imprenditrici deve essere sottoposta al giudizio del Ministero per la sua risoluzione in via amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-32

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