Regolamento›Titolo II
Art. 51
Operazioni contabili relative alla mano d'opera.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Il contabile dell'officina, valendosi dei dati fornitigli dal capo officina, compila giornalmente la nota della spesa di mano d'opera mod. 12 ove indica gli operai adibiti al lavoro cui si riferisce ciascuna domanda, compresi i capi operai, i capi squadra ed i capi gruppo, le ore di lavoro compiute da ciascuno e l'importo delle loro mercedi. La nota deve essere vistata dal capo officina.
2. Le note giornaliere della spesa di mano d'opera vengono subito riassunte dal contabile nel «Prospetto quindicinale di ripartizione delle spese di mano d'opera» mod. 13.
Il contabile accerta la corrispondenza della somma dei vari gruppi nei quali la spesa di mano d'opera è stata suddivisa col totale del ruolo mercedi della stessa quindicina e fa risultare ciò da apposita dichiarazione sul prospetto stesso: quindi ne riporta i dati nelle domande di lavoro e lo trasmette all'Ufficio di ragioneria.
3. Nel computo della mano d'opera impiegata per ciascun lavoro indicato nella domanda si considerano soltanto le mercedi degli operai che hanno lavorato a cottimo e di quelli a giornata addetti esclusivamente a quel lavoro, sia per la sorveglianza che per l'esecuzione, non tenendo conto delle mercedi degli operai che vi hanno contribuito solo indirettamente, come quelli che conducono macchine motrici o lavoranti, il cui importo va calcolato nelle spese generali di esercizio dello stabilimento come è specificato nel successivo , n. 3.
4. Le spese sostenute in ciascuna quindicina per mercedi operai comandati o in missione per lavori che si eseguono fuori dell'arsenale per conto dello stabilimento stesso, pagate con ruoli separati non redatti dall'officina, concorrono a formare nel prospetto quindicinale mod. 13 la ripartizione generale di tutta la, mano d'opera pagata per qualunque titolo nella quindicina; a tal uopo l'Ufficio di ragioneria dà partecipazione all'officina mediante Comunicazioni di addebito modello 14, dei certificati di pagamento registrati.
5. Le merci dovute per mano d'opera fornita a giornata da privati sono conteggiate sulle domande di lavoro nella colonna destinata alle indicazioni relative alla mano d'opera estranea, separatamente quindi da quella governativa.
A tal uopo l'officina nel rilasciare i certificati di presenza a lavoro in base ai quali l'Ufficio amministrativo della Direzione procede alla liquidazione di quanto è dovuto alla ditta interessata, ha cura di indicare i lavori cui gli operai sona stati adibiti specificando gli ordini e le domande di lavoro relative. In base a questi dati l'Ufficio amministrativo compila un prospetto mod. 13-bis, analogo al mod. 13, il cui importo complessivo deve essere uguale all'importo del conto di liquidazione, dal quale l'officina deve poter ricavare la ripartizione della spesa tra le domande di lavoro. Spetta all'Ufficio di ragioneria dopo provveduto al pagamento del conto di liquidazione di inviare il mod. 13-bis all'officina interessata.
Qualora la mano d'opera privata non sia a giornata, ma pagata a corpo in base ad alto contrattuale, non si eseguono i conteggi di cui sopra nè si compila il mod. 13-bis, ma sulla domanda di lavoro si indicano gli estremi dell'atto e l'importo relativo. Sul certificato di collaudo per contro deve essere richiamato l'ordine di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-51