Regolamento›Titolo II
Art. 56
Chiusura dell'ordine di lavoro e sindacato tecnico ed economico
In vigore dal 1 gen 1940
1. Terminato il lavoro indicato nella domanda mod. 5 il capo officina ne informa subito il contabile e questi ne riassume senza indugio i risultati economici. Tanto il capo officina quanto il contabile sono responsabili degli inconvenienti derivati dal ritardo nel provvedervi.
2. L'ufficiale dirigente dell'officina se nulla abbia da osservare in merito alla condotta tecnica del lavoro ed all'impiego del materiale, firma sulla domanda la dichiarazione di regolarità, altrimenti riferisce al Direttore per i provvedimenti del caso.
3. La domanda firmata è inviata all'officina che emise l'ordine di lavoro per essere in questo riassunta. L'ordine di lavoro debitamente valutato con l'intera documentazione viene poi inviato all'Ufficio di ragioneria per la parificazione e per l'emissione dei fogli di variazione agli inventari (, n. 3) e le scritturazioni patrimoniali del caso; nonché per la registrazione delle spese nei conti interessati.
L'Ufficio di ragioneria ove ravvisi inesattezza nella documentazione o nei conteggi, restituisce l'ordine all'officina per le rettifiche e l'ufficiale dirigente deve riconfermare, ove non abbia motivo di rilievo, il suo benestare.
4. L'Ufficio di ragioneria eseguite le scritturazioni di sua competenza, restituisce l'ordine alla officina che annota sul registro mod. 3 la spesa complessiva e lo archivia.
5. Del costo effettivo del lavoro quale risulta dall'ordine relativo è data comunicazione all'ente che l'ha richiesto, il quale può presentare le sue osservazioni in proposito anche in relazione alle differenze col preventivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-56