RegolamentoTitolo III

Art. 60

Ruoli paga.

In vigore dal 1 gen 1940
1. I dati risultanti dalle schede di cui all'articolo precedente vengono riportati a cura dell'Ufficio di ragioneria nel ruolo paga mod. 18, che viene chiuso con l'indicazione del numero di operai che comprende e dell'importo delle competenze da pagare, e firmato dal compilatore. Copia di esso è consegnata al contabile per essere da lui conservata. 2. Contemporaneamente viene compilata per ogni operaio la distinta dei suoi averi da consegnare all'interessato insieme alla somma dovutagli, a termini del regolamento speciale per i salariati della Regia marina. 3. La Direzione dei lavori competente comunica all'Ufficio di ragioneria, per ogni officina, i nomi dei componenti le commissioni di pagamento agli effetti di cui al successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-60

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