Regolamento›Titolo III
Art. 64
Pagamento delle competenze.
In vigore dal 1 gen 1940
1. L'Ufficio di ragioneria per ogni ruolo-paga compila un certificato per somministrazione di fondi mod. 27 e ne inserisce gli elementi nel registro copia ruoli mod. 28 assegnandogli il numero d'ordine progressivo che gli compete nel copia ruoli.
Il certificato contiene l'indicazione della somma netta complessiva degli averi da pagare, distinta secondo i capitoli del bilancio cui deve essere imputata.
Il certificato indica anche i nomi e i gradi dei componenti la commissione che deve procedere al pagamento secondo le disposizioni del regolamento sui salariati.
I certificati di cui sopra sono poi inviati al Direttore di commissariato per il pagamento a carico degli accreditamenti avuti a termini del precedente n. 3.
2. La commissione di pagamento ritira la somma indicata nel certificato, dandone quietanza in calce al certificato stesso e procede poi all'imborsettamento delle mercedi, valendosi del ruolo paga che all'uopo ritira dall'Ufficio di ragioneria, e procede poi al pagamento.
Le operazioni di cui sopra debbono essere regolate in modo che il pagamento avvenga entro il termine stabilito dal regolamento sui salariati.
3. Trascorsi i cinque giorni stabiliti dal predetto regolamento come termine massimo durante il quale i fondi non corrisposti nel giorno di pagamento possono rimanere presso la Commissione a disposizione degli aventi diritto, il contabile riassume in un prospetto mod. 29 in doppio le competenze non pagate le quali vengono versate alla Direzione di commissariato che ne rilascia quietanza sul modello stesso e questo è allegato al ruolo paga.
4. Le somme indicate nel prospetto mod. 29 restano a disposizione degli aventi diritto per due anni dopo di che sono versate all'Erario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-64