RegolamentoTitolo III

Art. 67

Depositi di garanzia.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Le ritenute fatte agli operai temporanei per la costituzione del deposito di garanzia prescritto dal regolamento generale sui salariati dello Stato, sono tenute in evidenza a cura dell'Ufficio amministrativo della direzione dei lavori in un conto depositi di garanzia, segnando, nella sezione entrate, il numero di ruolo e le generalità dell'operaio, l'officina cui appartiene, le quote ritenute. In corrispondenza al numero d'ordine della sezione entrata, nella sezione uscita si annota la data del prelevamento dal conto corrente postale cui il deposito fu versato a termini del successivo n. 3, per effetto di restituzione o incameramento del deposito stesso. 2. L'Ufficio amministrativo della Direzione richiede mensilmente all'Ufficio di ragioneria l'emissione di un certificato di prelevamento fondi mod. 30, per l'importo complessivo delle ritenute per depositi di garanzia operate nel mese, desumendolo dagli elementi forniti dai contabili di officina col prospetto modello 32. L'Ufficio di ragioneria accertata la corrispondenza col copia-ruoli emette il certificato mod. 30 a favore del capo dell'Ufficio amministrativo il quale, riscosse le somme, le versa in un conto corrente postale, procedendo alle relative registrazioni nel conto di cui al precedente paragrafo. 3. Nel caso di restituzione di un deposito di garanzia il capo dell'Ufficio amministrativo preleva dal conto corrente postale la somma cui ammonta il deposito, registrandola in uscita del conto depositi di garanzia. Se tutta la somma deve essere restituita ne effettua il pagamento ritirandone quietanza. Nel caso che una parte debba essere trattenuta, secondo il conto di liquidazione redatto dal contabile dell'officina, il pagamento è limitato alla somma effettivamente dovuta, e la parte trattenuta per penalità, è inviata, insieme all'importo delle multe inflitte nel mese, all'Istituto nazionale fascista «Umberto I» per gli addetti alle Aziende industriali dello Stato, a termini del R. decreto 31 marzo 1938 n. 491, mentre le somme ritenute per altri titoli sono corrisposte a chi spetta. 4. Dopo la liquidazione degli interessi da parte della Cassa postale di risparmio, il capo dell'Ufficio amministrativo preleva dal conto corrente postale relativo ai depositi di garanzia l'importo degli interessi liquidati, scritturandolo in uscita del conto rispettivo, e lo invia all'Ente indicato nel precedente paragrafo, indicando sul conto i dati relativi. 5. Nel caso di morte dell'operaio senza eredi, di abbandono del servizio o di licenziamento volontario senza il preavviso prescritto, l'Ufficio amministrativo cura l'incameramento del deposito di garanzia procedendo nei due ultimi casi com'è detto nel precedente paragrafo 3.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-67

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