RegolamentoTitolo III

Art. 69

Anticipi

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il pagamento degli anticipi di mercede concessi a termini del regolamento generale per l'applicazione dello stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato, è fatto mediante buoni provvisori mod. 35 redatti e firmati dai contabile dell'officina e vistati per l'autorizzazione al pagamento dal direttore dei lavori o per sua delega dal vice direttore o dall'ufficiale dirigente dell'officina. 2. Al pagamento di anticipi sulle indennità di missione si provvede in modo analogo, mediante buoni provvisori mod. 35-bis firmati dal capo dell'ufficio amministrativo della direzione e vistati per l'autorizzazione dal direttore dei lavori. 3. I buoni suddetti vengono pagati direttamente a cura della Direzione di commissariato che li contabilizza in conto sospeso. La stessa direzione ne trattiene l'importo all'atto del pagamento del ruolo di mercedi o dell'indennità di missione, rilasciandone quietanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-69

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