Regolamento›Titolo III
Art. 66
Assicurazioni.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Per l'adempimento degli obblighi di legge concernenti la protezione del lavoro e la tutela dei lavoratori ed in particolare per le assicurazioni sociali obbligatorie, il contabile con la scorta dei ruoli paga calcola il contributo quindicinale dovuto dai singoli operai e compila il prospetto delle marche occorrenti che invia poi all'Ufficio amministrativo della Direzione.
2. Il contabile dell'officina si assicura che ogni operaio sia munito di tessera e libretto e segnala all'Ufficio amministrativo coloro che ne fossero sprovvisti per le pratiche di sua competenza; riunisce le tessere ed i libretti nello stesso ordine di iscrizione nel ruolo degli operai ed è responsabile della loro conservazione; cura di iscrivere sui libretti l'importo delle tessere complete di marche; consegna gli uni e le altre a coloro che cessano dal servizio ritirandone ricevuta; presenta senza ritardo all'Ufficio amministrativo le tessere scadute per la rinnovazione.
3. L'Ufficio amministrativo riepiloga i prospetti delle marche occorrenti alle varie officine in tre stati, uno per i permanenti, uno per i temporanei ed uno per i giornalieri e li invia all'Ufficio di ragioneria mentre comunica alla Direzione di commissariato il numero e l'importo delle marche occorrenti, doppio di quello risultante dagli stati inviati all'Ufficio di ragioneria.
4. L'Ufficio di ragioneria emette per quindicina e per ogni Direzione dei lavori due certificati di prelevamento fondi mod. 30, intestati alla commissione di pagamento direzionale, uno per l'importo complessivo degli stati avuti dall'Ufficio amministrativo di ciascuna Direzione, corrispondente al complesso dei contributi a carico degli operai, l'altro di uguale importo per il contributo a carico dell'Amministrazione e li rimette alla Direzione di commissariato per il pagamento delle marche occorrenti.
5. La Direzione di commissariato in base ai dati ricevuti dagli Uffici amministrativi delle direzioni provvede a rifornirsi del quantitativo di marche occorrenti. Il giorno successivo a quello stabilito per il pagamento delle mercedi consegna a ciascuna Commissione di pagamento direzionale le marche contro quietanza sui certificati di prelevamento fondi.
6. La Commissione di pagamento direzionale distribuisce, lo stesso giorno del ritiro, le marche alle Commissioni di pagamento delle singole officine affinché le applichino alle tessere e le annullino seguendo l'ordine progressivo delle caselle; i componenti di dette Commissioni sono responsabili solidalmente dell'esatto adempimento di queste operazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-66